L'Unione degli Universitari anche all'inizio di questo anno accademico ha raccolto da fonti ufficiali (MIUR, CNVSU) i dati esemplari che testimoniano quanto ancora difficile sia accedere all'università.
Tasse altissime, numero chiuso, poche ed irrisorie borse di studio, scarsità di alloggi pubblici; sono solo le difficoltà materiali che fanno sì che nel nostro paese diano troppo pochi gli studentiuniversitari, altissima la percentuale di fuori corso e la dispersione già tra il primo ed il secondo anno.
Per abbattere tutti gli ostacoli materiali l'Unione degli Universitari si spende quotidianamente con la propria attività di rappresentanza sindacale e con la forza del proprio messaggio politico. Per il numero chiuso, stiamo organizzando una campagna di ricorsi collettivi per dare una risposta concreta a tutti coloro i quali rischiano, con le assurde selezioni estese ormai a quasi tutti i corsi, di essere tagliati fuori dagli studi universitari.
{tab=L'Appello}
L’Unione degli Universitari fin dalla sua nascita ha sempre lottato per ribadire il diritto costituzionale del libero accesso alla formazione. Questo diritto purtroppo viene eluso in diverse formule. Alcuni corsi universitari prevedono un numero limitato di posti (numero programmato) definito a livello nazionale.
Per molti anni la programmazione degli accessi è stata prevista nella totale illegalità, infatti in mancanza di una disciplina (una legge) nazionale le facoltà introducevano il numero chiuso senza averne il diritto, tant'è che molti studenti sono riusciti ad iscriversi alle facoltà nonostante il mancato superamento delle prove grazie ai ricorsi al TAR (tribunale amministrativo regionale).
L’Unione degli Universitari ha organizzato in passato ricorsi collettivi a prezzi politici (dividendone il costo tra i partecipanti), ma nel novembre del 1998 la Corte Costituzionale ha sentenziato (Sentenza n. 383/98) la legittimità della pratica di limitare il numero delle iscrizioni ai corsi universitari. Con la stessa sentenza la Corte ha affermato che l'intera materia necessitava di un'organica sistemazione legislativa, finalizzata a circoscrivere il potere dell’Amministrazione secondo limiti e indirizzi ascrivibili al legislatore trattandosi di materia non attribuibile all’autonomia dell’Università. Alla luce di tale esplicita indicazione il Parlamento, il 2 agosto 1999, ha promulgato la legge n. 264/99, che da un lato elenca i corsi (i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, in scienza della formazione primaria) per i quali l’accesso viene programmato a livello nazionale e, dall’altro, fissa dei parametri per la costituzione, da parte delle Università, di ulteriori corsi ad accesso limitato. Purtroppo, però, la genericità del testo legislativo presta il fianco ad interpretazioni estensive da parte dei singoli atenei.
In seguito all’approvazione del DM 15/05 sui requisiti minimi, che prevedere riduzione di finanziamenti per tutti quei corsi con strutture e docenti insufficienti rispetto al numero degli iscritti, molti atenei, preoccupati di perdere i finanziamenti, hanno interpretato la normativa in modo ancora più estensivo prevedendo la programmazione degli accessi per moltissimi corsi di laurea, in alcuni casi per intere facoltà.
Negli ultimi cinque anni hanno fatto si che i corsi che prevedono una test selettivo prima dell'iscrizione siano cresciuti del 320%, passando dai 242 del 2001 ai 1060 del 2006. Su un totale di 3100 corsi di laurea in tutte le università italiane, quelli a numero programmato hanno toccato quota 1060. Di questi ben 578 riguardano corsi di laurea di primo livello. In sostanza, nel solo biennio, che va dal 2004 al 2006 i corsi di laurea triennali a numero programmato a livello locale sarebbero passati da 352 a 578 con un aumento rispetto a due anni prima del 64%.
I test di ammissione stanno diventando la consuetudine per accedere alla formazione universitaria, compromettendo il futuro di molti giovani che, loro malgrado, restano fuori dalle graduatorie.
L’Unione degli Universitari lancia una campagna di mobilitazione contro il numero chiuso ed invita tutte le studentesse e gli studenti, le liste, le associazioni e le organizzazioni presenti negli atenei italiani ad aderirvi ed a sostenere un ricorso collettivo nazionale per garantire il diritto e la libertà per tutte e per tutti di raggiungere i più alti gradi della formazione.
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Contemporaneamente all’azione generale, l’Unione degli Universitari provvede ad organizzare ricorsi locali; attraverso i quali, gli studenti, raggruppati per corsi di laurea e territorio , potranno adire il TAR di competenza allo scopo di ottenere il provvedimento cautelare della sospensiva, cioè di un’iscrizione con riserva-fino a sentenza definitiva- al corso prescelto; raggiungendo così l’importante risultato di non perdere l’anno accademico visti i tempi lunghi della giustizia nel nostro Paese.
Traendo spunto da quanto avvenuto per il contingentamento previsto per il corso di laurea triennale in Scienze psicologiche presso la Facoltà di psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma per il quale , nel maggio scorso, il Tar Lazio ha accolto il ricorso, i singoli ricorsi contro i corsi di studi programmati a livello locale si fondano sui seguenti motivi di doglianza:
Violazione della una “riserva di Legge” sulla materia Università (art. 33 Cost.). La nostra Costituzione, infatti, esige che le linee generali in materia di Università-e il problema dell’accesso è un problema generale- siano poste dal Parlamento-che rappresenta il popolo- con apposita Legge e non con un Decreto Ministeriale, né tanto meno con un Decreto Rettorale!
Ed è questa la ragione per cui non è possibile invocare a sostegno di simili scelte le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei (l’articolo. 6 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e il comma 7 dell’articolo 11 del D.M 270/04). Peraltro, sia l’articolo. 6 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 laddove prevede che “i regolamenti didattici di ateneo richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale (a tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso)” sia il comma 7 dell’articolo 11 del D.M 270/04 laddove prevede che “ I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi” conferiscono all’autonomia universitaria la possibilità di chiedere allo studente il possesso o l’acquisizione di requisiti minimi di preparazione ma non l’arbitraria programmazione del numero di accessi.
Violazione della lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della Legge 264/99 “corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso “ contenuta in tutti i bandi di ammissione che prevedono un numero chiuso per corsi per i quali si è già realizzato un intero ciclo di durata e nei quali, comunque, non risulti la necessaria autorizzazione al Ministero."
Violazione ed erronea applicazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge 264/99“ corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati” contenuta in tutti quei bandi d’ammissione a corsi di laurea dove la sussistenza di posti-studio individuali non sia effettivamente necessaria.
Violazione della Legge 264/99, art 4 “L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” contenuta in tutti bandi che adottano criteri di selezione diversi da quelli previsti dalla norma o comunque misti ad esso (ad. es. l’ordine cronologico delle iscrizioni, la valutazione dei titoli ecc..)
E’ possibile promuovere queste tipologie di azione specifica entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria che ha escluso lo studente.
Non possono essere comunque ricorsi fatti da singoli studenti, ma si devono comunque trovare un numero congruo di studenti che vogliono aderirvi, in modo da abbattere il costo.
E’ necessario, qualora ci sia l’interesse a fare un’azione specifica su un singolo bando di un corso di studi, concordare con l’esecutivo nazionale, quindi con gli avvocati, la possibilità, i tempi e le modalità di svolgimento dell’azione stessa.
I tempi per la concessione del provvedimento cautelare variano dai 40 ai 60 giorni, per questa ragione è fondamentale depositare l’istanza il prima possibile, in modo da ottenere una risposta prima del termine di chiusura delle immatricolazioni.
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